Delegati

Come previsto dal Regolamento, ogni Ordine territoriale indicherà i propri delegati che parteciperanno al Congresso con diritto di voto. Il numero dei delegati che ogni Ordine indicherà è pari al numero dei voti elettorali, per il Consiglio Nazionale, che sarebbero attribuibili ad ogni Ordine in ragione del numero degli iscritti in regola con i pagamenti nei confronti dell’Ordine comunicati nell’anno in corso per il pagamento delle relative quote individuali. I presidenti degli Ordini territoriali, così come i Consiglieri Nazionali, sono delegati d’ufficio e si aggiungono a quelli indicati dagli Ordini.

I delegati indicati dagli ordini dovranno avere le seguenti caratteristiche:

  • essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione al proprio ordine, essere in regola con i versamenti per la propria posizione previdenziale e non avere provvedimenti disciplinari in corso; le caratteristiche qui previste possono essere autocertificate;
  • almeno il 60%, con arrotondamento all’unità inferiore, dei delegati più il presidente, delegato d’ufficio dovranno svolgere l’attività libero professionale, certificata dalla loro iscrizione all’Ente di Previdenza;
  • almeno il 20%, con arrotondamento all’unità inferiore, dovrà essere di età inferiore a 40 anni.

Soltanto i delegati avranno diritto di voto nella assise congressuale.